Art. 101
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[1]In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.
[2]La validita' di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni dello straordinario concorso.
[3]Nelle stazioni climatiche o di cura, l'autorita' circondariale di pubblica sicurezza, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, puo' concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la somministrazione di alcoolici di alta gradazione.
[4]In entrambi i casi il numero delle licenze temporanee non puo' superare il limite stabilito nell'art. 93, computato in relazione all'aumento straordinario della popolazione.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927 · versione 0 su Normattiva