Art. 104
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[1]Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le finanze, ed inteso il parere del Consiglio superiore di sanita', sara' provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che e' vietato di adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche.
[2]Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.
[3]Salvo le disposizioni delle leggi sanitarie e del Codice penale, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, oltre alla confisca delle bevande, che saranno distrutte.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva