Art. 104

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[1]Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per le finanze, ed inteso il parere del Consiglio superiore di sanita', sara' provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che e' vietato di adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche.

[2]Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

[3]Salvo le disposizioni delle leggi sanitarie e del Codice penale, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, oltre alla confisca delle bevande, che saranno distrutte.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art104 · fonte su Normattiva