Art. 107
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[1]Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede, non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' e proveniente dall'Amministrazione dello Stato. Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in virtu' di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.
[2]Gli albergatori e gli altri esercenti suindicati devono tenere un registro, nel quale saranno indicate le generalita' e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e comunicarne giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione.
[3]I contravventori incorrono nella decadenza dalla licenza, oltre alle pene stabilite nel Codice penale.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva