Art. 11
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[1]Le persone cui spetta l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli a termini delle leggi vigenti non possono ottenere autorizzazioni di polizia fino a che non dimostrino di aver ottemperato all'obbligo ad esse imposto.
[2]Per i nati dopo il 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia e' sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, alla presenza di un ufficiale di pubblica sicurezza, che certifichera' il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva