Art. 110
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La condanna per reati di ubbriachezza o commessi in stato di ubbriachezza, quando si tratti di condannati recidivi in detti reati, ha per effetto la interdizione per anni cinque dal diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva