Art. 110

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La condanna per reati di ubbriachezza o commessi in stato di ubbriachezza, quando si tratti di condannati recidivi in detti reati, ha per effetto la interdizione per anni cinque dal diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art110 · fonte su Normattiva