Art. 112
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[1]Non possono esporsi alla pubblica vista, ne' offrirsi in vendita o detenersi per vendere, ne' distribuirsi, ne' fabbricare o far fabbricare, importare dall'estero, trasportare o far trasportare nell'interno del Regno, a fine di vendita o di distribuzione, scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari all'ordine nazionale dello Stato o lesivi della dignita' e del prestigio nazionale o delle autorita' ovvero offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza o dei privati cittadini.
[2]L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare il sequestro in via amministrativa di detti scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni e oggetti.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva