Art. 113
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Sono considerati offensivi della morale e del buon costume gli scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di altro genere che divulgano i mezzi di impedire la fecondazione o di interrompere la gravidanza, ne illustrano l'impiego o forniscono comunque indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene, ancorche' cio' sia fatto in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva