Art. 114
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[1]Salvo quanto dispone la legge sulla stampa dei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto puo' essere affisso o distribuito in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza.
[2]Questa disposizione si applica anche alle iscrizioni lapidarie.
[3]Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorita' e pubbliche Amministrazioni, quelli delle autorita' ecclesiastiche cattoliche, quando siano affissi all'interno o all'esterno dei templi, quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.
[4]La licenza e' necessaria anche per affiggere giornali, estratti o sommari di essi.
[5]Le affissioni devono farsi nei luoghi destinati dall'autorita' competente.
[6]La concessione della licenza prevista nel presente articolo non e' subordinata alle condizioni stabilite nell'art. 10, salva sempre la facolta' dell'autorita' locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non puo' essere data alle persone sfornite della carta d'identita'.
[7]Gli avvisi, i manifesti nonche' i giornali e gli estratti o sommari di essi affissi senza la licenza di cui sopra, sono tolti a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza.
[8]Le persone che li affiggono sono arrestate.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva