Art. 116
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[1]Non possono aprirsi o esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno ne' altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, qualunque ne sia l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
[2]La licenza e' necessaria anche per l'esercizio di sensali o intromettitori.
[3]Tra le agenzie indicate nel presente articolo sono comprese le agenzie aventi per oggetto la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
[4]La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
[5]Si puo' esercitare l'agenzia a mezzo di rappresentante.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva