Art. 118
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[1]Nei Comuni, ove esistano Monti di pieta' od uffici da essi dipendenti, non possono essere concesse dall'autorita' circondariale di pubblica sicurezza licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti contro pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pieta'.
[2]Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso il Monte di pieta'.
[3]Il parere della detta Amministrazione non vincola l'autorita' di pubblica sicurezza nelle sue determinazioni.
[4]E' vietato l'abituale acquisto di polizze del Monte di pieta' ed il concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegni delle polizze stesse.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 2 maggio 1927 · versione 0 su Normattiva