Art. 119

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[1]L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizioni e di trasporti, e gli uffici pubblici di affari, non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente testo unico.

[2]Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art119 · fonte su Normattiva