Art. 119
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[1]L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizioni e di trasporti, e gli uffici pubblici di affari, non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente testo unico.
[2]Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva