Art. 12
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[1]Le autorizzazioni di polizia, quando la legge non disponga altrimenti, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, a decorrere dal giorno del rilascio.
[2]Il giorno della decorrenza non e' computato nel termine.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva