Art. 120
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Le persone che compiano operazioni di pegno o che diano commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identita' mediante la esibizione della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva