Art. 121
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[1]Gli esercenti le pubbliche agenzie accennate negli articoli precedenti sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari, nel modo che sara' determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali s'incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.
[2]Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, ne' ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa, ne' compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva