Art. 125
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[1]Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 122 senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
[2]In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza a stranieri puo' essere accordata dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva