Art. 128

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[1]I fabbricanti, i commercianti o mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, orafi, gli incastratoci di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario.

[2]Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita, ovvero dimostrare il motivo per il quale non trovasi inscritto in tali ruoli.

[3]La licenza dura sino al 31 dicembre dell'anno in cui fu rilasciata.

[4]Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, ancorche' siti in localita' diverse.

[5]L'obbligo della licenza incombe, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel Regno, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art128 · fonte su Normattiva