Art. 130
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L'autorita' locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai, e domestici, a loro richiesta od a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimento, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva