Art. 132
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Le autorizzazioni di polizia previste nel presente titolo, ad eccezione di quelle indicate negli articoli 114, 122, 124 e 125, non possono essere concesse a chi non puo' validamente obbligarsi.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva