Art. 134
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[1]Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari.
[2]Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprieta' stesse.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva