Art. 137
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[1]La licenza deve essere ricusata a chi non dimostri di essere idoneo ai servizi che si propone di esercitare.
[2]Puo', altresi', essere negata ogni qualvolta, in vista del numero o della importanza degli istituti gia' esistenti, non convenga consentire l'esercizio di altri.
[3]La revoca della licenza importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall'istituto.
[4]L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva