Art. 138

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[1]Il rilascio della licenza e' subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.

[2]La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'istituto, nonche' dell'osservanza delle condizioni alle quali la licenza e' subordinata.

[3]Il Prefetto, in caso di inosservanza, decreta, in tutto o in parte, l'incameramento della cauzione.

[4]Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla Cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni pendenti in conseguenza del servizio al quale l'istituto era autorizzato.

[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art138 · fonte su Normattiva