Art. 139
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[1]Le guardie particolari devono essere approvate dal Prefetto e avere i seguenti requisiti:
[2]1° essere cittadini italiani;
[3]2° essere maggiori di eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
[4]3° sapere leggere e scrivere;
[5]4° non avere riportato condanna per delitto;
[6]5° essere persone oneste e dabbene;
[7]6° essere muniti della carta d'identita';
[8]7° essere iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva