Art. 139

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[1]Le guardie particolari devono essere approvate dal Prefetto e avere i seguenti requisiti:

[2]1° essere cittadini italiani;

[3]2° essere maggiori di eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

[4]3° sapere leggere e scrivere;

[5]4° non avere riportato condanna per delitto;

[6]5° essere persone oneste e dabbene;

[7]6° essere muniti della carta d'identita';

[8]7° essere iscritti alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art139 · fonte su Normattiva