Art. 14

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[1]Chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire innanzi ad essa, non si presenti, senza giustificato motivo, nel termine prescritto, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a L. 100.

[2]Senza pregiudizio del procedimento penale, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire innanzi ad essa e non presentatasi nel termine prescritto.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art14 · fonte su Normattiva