Art. 14
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[1]Chiunque, invitato dall'autorita' di pubblica sicurezza a comparire innanzi ad essa, non si presenti, senza giustificato motivo, nel termine prescritto, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a L. 100.
[2]Senza pregiudizio del procedimento penale, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire innanzi ad essa e non presentatasi nel termine prescritto.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva