Art. 140
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gli istituti di vigilanza e d'investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva