Art. 140

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Gli istituti di vigilanza e d'investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art140 · fonte su Normattiva