Art. 146
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[1]Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi titolo, uno straniero, e' tenuto, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, a comunicarne all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita', specificando a quale servizio lo straniero sia adibito.
[2]Deve, altresi', entro 24 ore, comunicare alla predetta autorita' la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e la direzione da lui presa.
[3]Quando l'assuntore sia un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne abbia la rappresentanza; qualora si tratti di Provincie o Comuni l'obbligo spetta altresi' al segretario o a chi ne fa le veci.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva