Art. 150
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[1]Le disposizioni di questo Capo non si applicano ai membri del Sacro Collegio e del Corpo diplomatico e consolare.
[2]Nulla e' innovato a quanto e' disposto dall'art. 10 della legge 13 maggio 1871, n. 214.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva