Art. 153
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[1]I Prefetti delle Provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai Comuni di frontiera, in casi d'urgenza e riferendone al Ministro, gli stranieri di cui all'art. 151 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di se' o siano sprovvisti di mezzi.
[2]Per gli stessi motivi di ordine pubblico, i Prefetti hanno facolta' di dirigere alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovino nelle rispettive Provincie.
[3]Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Ove se ne allontanino sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi.
[4]Scontata la pena sono tradotti alla frontiera.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva