Art. 154
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[1]Agli effetti della vigilanza dell'autorita' di pubblica sicurezza, gli esercenti la professione di medico chirurgo sono obbligati a denunziare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone affette da malattia di mente, pericolose a se' stesse o ad altri, alle quali essi abbiano prestato l'opera loro o delle quali siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.
[2]L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da altre sostanze inebbrianti o stupefacenti.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva