Art. 157

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[1]Senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, non possono essere fatte questue o collette o raccolte di fondi o di oggetti, nemmeno a mezzo della stampa o di liste di sottoscrizione.

[2]La licenza puo' essere accordata soltanto quando la questua o colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o filantropico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

[3]Essa e' valida esclusivamente per i Comuni nell'ambito del circondario in cui e' stata rilasciata, e determina le condizioni e la durata della concessione.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art157 · fonte su Normattiva