Art. 157
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[1]Senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, non possono essere fatte questue o collette o raccolte di fondi o di oggetti, nemmeno a mezzo della stampa o di liste di sottoscrizione.
[2]La licenza puo' essere accordata soltanto quando la questua o colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o filantropico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.
[3]Essa e' valida esclusivamente per i Comuni nell'ambito del circondario in cui e' stata rilasciata, e determina le condizioni e la durata della concessione.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva