Art. 158

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[1]Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non puo' o non vuol dare contezza di se' mediante l'esibizione della carta d'identita' o con altro mezzo degno di fede, e' condotto dinanzi all'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

[2]Questa disposizione si applica anche alle persone che siano pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morale.

[3]L'autorita' di pubblica sicurezza puo' vietare a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di tornare nel Comune dal quale viene allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' stessa.

[4]I contravventori sono arrestati e puniti con l'arresto da 1 a 6 mesi e, scontata la pena, sono ricondotti, per traduzione, al luogo di rimpatrio.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art158 · fonte su Normattiva