Art. 160
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato da un motivo politico, e' punito con la detenzione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a L. 20,000.
[2]Sano puniti con le stesse pene coloro che abbiano in qualsiasi modo cooperato nella preparazione o nella esecuzione del reato.
[3]In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e' arrestato e punito con l'arresto non inferiore a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a L. 2000.
[4]E' autorizzato l'uso delle armi per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva