Art. 160

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[1]Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato da un motivo politico, e' punito con la detenzione non inferiore a tre anni e con la multa non inferiore a L. 20,000.

[2]Sano puniti con le stesse pene coloro che abbiano in qualsiasi modo cooperato nella preparazione o nella esecuzione del reato.

[3]In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e' arrestato e punito con l'arresto non inferiore a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

[4]E' autorizzato l'uso delle armi per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art160 · fonte su Normattiva