Art. 164

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[1]I condannati per delitto a pena restrittiva della liberta' ovvero per contravvenzione all'ammonizione e coloro pei quali sia stato prescritto lo stato di liberta' vigilata devono, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

[2]Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, possono essere tradotti in stato di arresto innanzi all'autorita' suddetta.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art164 · fonte su Normattiva