Art. 164
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I condannati per delitto a pena restrittiva della liberta' ovvero per contravvenzione all'ammonizione e coloro pei quali sia stato prescritto lo stato di liberta' vigilata devono, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.
[2]Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, possono essere tradotti in stato di arresto innanzi all'autorita' suddetta.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva