Art. 165
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[1]Coloro che sono rimpatriati con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.
[2]I contravventori sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi e, scontata la pena, si fanno proseguire per traduzione.
[3]La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorita' di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via e a quelli che contravvengono al divieto previsto nel penultimo Capoverso dell'art. 158.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva