Art. 166
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose, gli sfruttatori abituali di donne, gli spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti e le persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l'abuso di tali sostanze, nonche' quelle designate dalla pubblica voce come pericolose all'ordine nazionale dello Stato.
[2]Saranno, altresi', denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
[3]La denunzia puo' essere preceduta da una diffida alle persone suindicate da parte del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del circondario.
[4]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva