Art. 17
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[1]I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, alla autorita' di pubblica sicurezza del circondario.
[2]E' ritenuta pubblica, anche la riunione indetta per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per lo scopo od oggetto della riunione sia da escludere il carattere privato della riunione stessa.
[3]I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.
[4]Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola.
[5]L'autorita' di pubblica sicurezza del circondario, in caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralita' o di sanita' pubblica, puo' impedire che la riunione abbia luogo.
[6]La detta autorita' puo', per le stesse ragioni, prescrivere le modalita' di tempo e di luogo della riunione.
[7]I contravventori al divieto o alle prescrizioni della autorita' sono puniti con l'arresto non inferiore a due mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 2000. Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendano la parola.
[8]Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.
[9]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva