Art. 170

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[1]Il termine a comparire non sara' minore di giorni tre, ne' maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito, il quale deve essere redatto in doppia copia e una di esse, con relazione di eseguita notificazione dell'agente incaricato, deve essere allegata agli atti del procedimento.

[2]Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la sua assenza, la Commissione ordina che sia accompagnato dinanzi ad essa a mezzo della forza pubblica. Ove l'interrogatorio del denunziato non sia ritenuto necessario, la Commissione, constatata la regolarita' della notificazione dell'atto di comparizione, pronuncia la sua ordinanza.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art170 · fonte su Normattiva