Art. 172

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[1]Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col ricavato di azioni delittuose o di sfruttatore abituale di donne, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorita' locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima.

[2]Se si tratta di spacciatori abituali di sostanze velenose aventi effetti stupefacenti o di persone designate dalla pubblica voce come socialmente pericolose per l'abuso di tali sostanze ovvero come pericolose all'ordine nazionale dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate, se del caso, puo' imporre loro tutte quelle altre che ravvisi necessarie in relazione alla particolare condizione dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale e statale, attinenti alla natura del provvedimento.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art172 · fonte su Normattiva