Art. 176
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[1]L'ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza.
[2]La condanna a pena restrittiva della liberta' personale, pronunziata per qualsiasi reato a carico di un ammonito, fa cessare gli effetti del provvedimento di ammonizione, ma il condannato e' sempre sottoposto a liberta' vigilata, purche' il giudice non ritenga di dovere applicare una misura di sicurezza piu' grave.
[3]Nel caso preveduto nella disposizione precedente, la durata dello stato di liberta' vigilata e' di due anni.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva