Art. 177
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La Commissione provinciale, sulla domanda dell'ammonito o su proposta del capo dell'Ufficio circondariale di pubblica sicurezza, puo' sospendere gli effetti dell'ammonizione per un periodo non superiore a quello della sua durata e puo' anche revocarla quando siano del tutto cessate le cause per le quali fu inflitta.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva