Art. 181
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[1]Se il minore di 16 anni e' privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finche' abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore eta'.
[2]I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sara' di volta in volta determinata.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva