Art. 186
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[1]L'assegnazione al confino di polizia e la durata di questo sono pronunziate dalla Commissione provinciale di cui all'art. 168.
[2]La Commissione puo' ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva