Art. 188
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[1]Contro l'ordinanza di assegnazione e' ammesso ricorso ad una Commissione d'appello, che risiede presso il Ministero dell'interno, ed e' composta dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno, che la convoca e la presiede, dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, dal capo della polizia, da un ufficiale generale dell'arma dei Reali carabinieri e da un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati dai rispettivi Comandi generali.
[2]Il ricorso deve essere presentato nel termine di giorni dieci dalla comunicazione dell'ordinanza della Commissione provinciale e non sospende l'esecuzione di essa.
[3]Anche le deliberazioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministro per la esecuzione.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva