Art. 189
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[1]Tanto nel caso di confino in un Comune del Regno, quanto nel caso di confino in una Colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile occupazione nei modi che saranno stabiliti dall'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza dei confinati.
[2]La detta autorita', nel fare al confinato la prescrizione di dedicarsi a stabile lavoro, avra' riguardo alle necessita' del luogo e dei lavori pubblici da eseguire, giusta le determinazioni delle competenti autorita'.
[3]L'assegnato al confino deve, inoltre, uniformarsi a tutte le altre prescrizioni che l'autorita' di pubblica sicurezza riterra' di fare.
[4]Le prescrizioni stesse sono trascritte sopra una carta di permanenza che e' consegnata al confinato, redigendone verbale.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva