Art. 195
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[1]Nessun locale di meretricio puo' essere posto in esercizio prima di avere ottenuto la dichiarazione dell'autorita' di pubblica sicurezza.
[2]Il locale abusivamente aperto e' fatto chiudere dall'autorita' di pubblica sicurezza entro le 24 ore.
[3]Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.
[4]Il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva