Art. 195

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[1]Nessun locale di meretricio puo' essere posto in esercizio prima di avere ottenuto la dichiarazione dell'autorita' di pubblica sicurezza.

[2]Il locale abusivamente aperto e' fatto chiudere dall'autorita' di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

[3]Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

[4]Il contravventore e' punito con l'arresto non inferiore a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 1000.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art195 · fonte su Normattiva