Art. 197
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[1]Contro qualsiasi provvedimento positivo o negativo dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate dal presente Capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento.
[2]Su tali reclami decide una Commissione presieduta dal Prefetto o da un consigliere di Prefettura, da lui delegato, e composta dal podesta' o da un suo delegato e da un funzionario del pubblico ministero presso il Tribunale.
[3]Il Ministro per l'interno ha facolta', nell'interesse della pubblica morale, del buon costume e dell'ordine pubblico, di annullare le deliberazioni di detta Commissione, con le quali si autorizzi l'esercizio di locale di meretricio.
[4]Contro tale provvedimento non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimita'.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva