Art. 198

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[1]Chi intende disporre di un locale ad uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati nel regolamento, un atto di sottomissione innanzi all'autorita' di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi ai quali l'esercizio del locale deve essere subordinato.

[2]La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, salva l'azione penale.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art198 · fonte su Normattiva