Art. 199
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[1]Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi, senza consenso dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' punito con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 500 e sara' obbligato a ridurre le cose in pristino.
[2]E' sottoposto alla stessa pena l'esercente che non ottemperi all'obbligo di notificare all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone ammesse all'esercizio del meretricio, e quando scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammetta nel locale o permetta vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche con manifestazioni contagiose.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige in G.U. 09/11/1926, n. 258 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva