Art. 200
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[1]I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore rispettivamente stabilite dall'autorita' di pubblica sicurezza.
[2]Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 500.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva