Art. 200

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[1]I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore rispettivamente stabilite dall'autorita' di pubblica sicurezza.

[2]Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l'arresto non inferiore a un mese e con l'ammenda non inferiore a L. 500.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art200 · fonte su Normattiva