Art. 201
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Nei locali di meretricio sono vietati:
- a)i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
- b)lo spaccio di cibi e di bevande;
- c)l'accesso dei minori di anni 18.
[2]E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
[3]Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto, fino a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 500.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva