Art. 201

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[1]Nei locali di meretricio sono vietati:

  • a)i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
  • b)lo spaccio di cibi e di bevande;
  • c)l'accesso dei minori di anni 18.

[2]E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.

[3]Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto, fino a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 500.

Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848~art201 · fonte su Normattiva