Art. 22
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Qualora l'invito rimanga senza effetto, e' ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
Testo vigente dal 8 novembre 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva